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Superbollo: storiche esonerate

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  • Superbollo: storiche esonerate

    Attenzione, molto importante per i possessori di vetture registrate negli speciali registri storici con potenze superiori a 225 kw.

    Secondo questa circolare i possessori di tali mezzi sono esentati dal pagamento della addizionale eraraiale!!!!

    Vedi CIRCOLARE 93/N del 8/11/2011

  • #2
    Circolare del 08/11/2011 n. 49 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

    Tasse automobilistiche Addizionale erariale - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111, Art. 23 comma 21. Chiarimenti


    Testo:

    Premessa

    1. Soggetti tenuti al pagamento

    2. Modalità e termini di pagamento

    Premessa

    Con l’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (di seguito decreto-legge) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stata introdotta un’addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a dieci euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque kilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. Con provvedimento del Ministero dell’Economia, emanato d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 7 ottobre 2011 sono state definite le modalità e i termini di pagamento dell’addizionale erariale che deve essere versata tramite Modello F24 – Versamenti con elementi identificativi - utilizzando gli appositi codici tributo definiti con la risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101.

    Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica ed alle relative modalità di pagamento.

    1. Applicazione dell’addizionale erariale

    Sono tenuti al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica i soggetti che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (6 luglio 2011), risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt.

    Ai fini dell’applicazione del nuovo tributo, si precisa che lo stesso, che ha natura di addizionale ad un tributo principale (tassa automobilistica) è dovuto solo qualora, nel periodo che decorre dal 6 luglio 2011, risulti realizzato il presupposto di applicazione della tassa automobilistica.

    In linea generale, pertanto, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i veicoli che a partire dal 6 luglio 2011, risultino iscritti nel pubblico registro automobilistico.

    Si precisa al riguardo che trovano applicazione anche con riferimento all’addizionale erariale i chiarimenti già forniti da questa amministrazione con la circolare 11 maggio 1998, n. 122 con la quale è stato precisato che la tassa automobilistica non è dovuta qualora la cessazione del diritto di proprietà, del possesso o della disponibilità del veicolo iscritto al PRA venga attestata da idonea documentazione avente data certa anteriore al 6 luglio.

    A titolo esemplificativo, l’addizionale erariale non è, quindi, dovuta qualora in data 5 luglio 2011, il proprietario abbia proceduto alla vendita del veicolo tramite la stipula di un atto pubblico o di una scrittura privata con firme autenticate.

    Tenuto conto del rapporto di complementarietà che lega l’addizionale alle tasse automobilistiche si precisa, altresì, che l’addizionale erariale non risulta dovuta nei casi in cui il veicolo possa fruire del regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilista.

    Trovano, quindi, applicazione anche ai fini dell’addizionale erariale, ad esempio, le esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche disposte dall’art. 17 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), tra le quali si ricordano l’esenzione spettante per gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelle per i veicoli in dotazione dei corpi armati dello Stato.

    Si ricorda, altresì, sempre a titolo esemplificativo, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disposta dall’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i veicoli storici. Anche in relazione a detti veicoli non risulta, dunque, dovuta l’addizionale erariale.

    Analogamente a quanto disposto per la tassa automobilistica, la nuova addizionale non è, inoltre, dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi in quanto per tali veicoli opera il regime di interruzione dell’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica (art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953). Pertanto, per il periodo di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, anche l’addizionale erariale non dovrà essere corrisposta e ritornerà dovuta al termine del periodo di interruzione, secondo le regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.

    Non trovano, invece, applicazione ai fini dell’addizionale erariale le riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche.

    A titolo esemplificativo, si ricorda che il DPR 5 febbraio 1953, n. 39 prevede alcune riduzioni della tassa automobilistica, tra le quali si ricordano quelle spettanti per le autovetture da noleggio di rimessa e per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.

    In assenza di specifica previsione normativa, si ritiene che dette riduzioni, così come le altre riduzioni dalle tasse automobilistiche previste sia dalle norme statali che regionali, non possano trovare applicazione ai fini dell’addizionale erariale in commento.

    2. Modalità e termini di pagamento

    Come chiarito, sono tenuti al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica i soggetti che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ( 6 luglio 2011), risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt.

    Con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, emanato d’intesa con l’Agenzia delle Entrate il 7 ottobre 2011, è stato stabilito che, per l’anno 2011, per “…coloro che al 6 luglio 2011, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria ….” l’addizionale deve essere corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 10 novembre 2011, tramite Modello F24, utilizzando i codici tributo istituti con risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101.

    Si precisa, al riguardo:

    1. che se il veicolo viene ceduto in data successiva al 6 luglio 2011, l’imposta deve essere comunque corrisposta in misura integrale il 10 novembre 2011 dal proprietario o titolare di altri diritti al 6 luglio 2011.

    In tal caso, il nuovo titolare non sarà tenuto al versamento dell’addizionale erariale per l’anno 2011;

    2. per i soggetti che diventano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture o di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, immatricolati nel periodo compreso tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2011, l’imposta deve essere corrisposta, in misura integrale, per l’intero 2011, entro il 31 gennaio 2012, secondo le modalità stabilite con il decreto del 7 ottobre 2011;

    3. nel caso in cui l’autovettura o l’autoveicolo per uso promiscuo acquistata a partire dal 7 luglio 2011, venga successivamente rivenduta nel corso del 2011, l’addizionale erariale deve essere comunque corrisposta in misura integrale entro il 31 gennaio 2012 dal primo proprietario o titolare di altri diritti; il successivo acquirente non sarà, quindi, tenuto al pagamento dell’addizionale per il 2011.

    A partire dall’anno 2012, l’addizionale deve essere, invece, corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.

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    • #3
      Originariamente inviato da 328
      Ho avuto la conferma dall'Ag Entrate telefonicamente,e' proprio come ho scritto sopra.Penso si possa chiudere la discussione.
      Permettetemi di dissentire, la tassa di circolazione non è di per sè una possibile causa di rientro nel novero dei veicoli soggetti al pagamento dell'addizionale erariale.Mi spiego meglio:
      la circolare esplicativa esce l'8 novembre in seguito ai molteplici quesiti posti ai vari Uff. ed Ag. Entrate dai dottori commercialisti di tutta Italia ( anche dalla mia commercialista) e chiarisce in modo ( finalmente !) inequivocabile che da detta tassa sono esentati i veicoli storici "esenzione dal pagamento della tassa automobilistica" ( sappiamo che si intendono storiche dopo 30 anni o 20 se appartenenti ad Asi ecc...). La circolare non specifica , ovviamente, se circolino o meno, visto che se lo fanno pagano già alle regioni un contributo REGIONALE VEICOLI STORICI (questa la definizione di legge, non bollo ridotto!), nè prende in esame la possibilità di doverlo pagare. Ripeto, occhio alle comunicazioni verbali o telefoniche dei funzionari, carta canta! e se qualcuno paga e non deve non è così semplice poi riavere quanto sborsato, specialmente se considerate che i riscossori sono più di uno ( regioni , stato, ACI...), e non aiuterà sostenere che ve lo avevano detto loro al telefono. La circolare a me sembra chiarissima e chiude l'incertezza precedente.
      sigpic.....Non si vive di solo pane.....

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      • #4
        Stamattina ho avuto modo di leggere la circolare che l'Agenzia delle Entrate ha inviato alle sedi ACI: c'era scritto esplicitamente che le storiche sono escluse
        ...Ferrari Testarossa...un mito, nun se batte, tutta la vita !

        (Ricky e Barabba)

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        • #5
          E questo taglia la testa al toro: chi è ASI o FMI NON PAGA!!!
          Ultima modifica di utente3; 15-11-11, 01: 00.
          sigpic.....Non si vive di solo pane.....

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          • #6
            Originariamente inviato da 328
            Ti chiedo scusa,ma io non sono ancora convinto e comunque non ho nemmeno voglia di dibattere ulteriormente sull'argomento.
            Chi vivra' vedra'!
            328 scusa, ma di fronte all'evidenza pluricertificata, per convincerti che ci vuole, una telefonata del Ministro delle Finanze in persona?
            ...Ferrari Testarossa...un mito, nun se batte, tutta la vita !

            (Ricky e Barabba)

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            • #7
              Ieri sono andato all'ACI per pagare il bollo del 550,
              praticamente è raddoppiato,andrò a pagare oltre 2800 euro.
              Il problema è questo,
              negli uffici dell'ACI continuerò a pagare la somma già dovuta come sempre negli ultimi anni,e sono circa 1550 euro,gli altri 1320 euro (132 kw in più x10 euro) dovrò pagarli in posta su un modello F24,ma la ragazza non ha saputo darmi altre info,qualcuno di voi sa come devo fare?
              Ehi ivan,che dici?

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              • #8
                Ciao Lucio, la tassa doveva essere pagata il 10 di novembre su un modulo F24 in banca (o in posta ma la mia commercialista sconsigliava, non so perchè). La causale se vuoi la recupero, ha una sigla ben definita.La commercialista mi aveva già preparato tutto poi ha controllato il libretto e mi ha dato la buona novella, il 348 non ha i cavalli (KW) per pagare oltre al fatto che è ASI, ma di questo si è già discusso abbastanza....
                sigpic.....Non si vive di solo pane.....

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                • #9
                  Originariamente inviato da guidohorn Visualizza il messaggio
                  Ciao Lucio, la tassa doveva essere pagata il 10 di novembre su un modulo F24 in banca (o in posta ma la mia commercialista sconsigliava, non so perchè). La causale se vuoi la recupero, ha una sigla ben definita.La commercialista mi aveva già preparato tutto poi ha controllato il libretto e mi ha dato la buona novella, il 348 non ha i cavalli (KW) per pagare oltre al fatto che è ASI, ma di questo si è già discusso abbastanza....

                  Ok, aspetto volentieri.
                  Mi viene un dubbio sulla scadenza non rispettata,cosa dovrò fare?
                  La mora comunque è già stata calcolata dalla signorina dell'ACI.
                  Ultima modifica di utente3; 15-11-11, 11: 54.

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                  • #10
                    Grande Bocia, mi hai bruciato sul tempo... stavo postando la stessa cosa.
                    sigpic.....Non si vive di solo pane.....

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                    • #11
                      Bocia, riassumendo il tutto, le storiche che hanno uno dei due punti da te citati sopra sono esonerate da sto bollo, no ?!

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                      • #12
                        Originariamente inviato da bocia76
                        Perchè non è chiaro? Certo che si!
                        Si! Era chiaro, ma non mi andava di leggere molti messaggi precedenti e quindi ho letto solo l'ultimo tuo...ma non ne ero certo comunque...
                        Bè a sto punto allora siamo salvi...

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                        • #13
                          Ieri sono andato a prendere un modello F24,secondo me non è quello giusto,ho provato a chiedere informazioni ai vari cassieri ma nessuno è stato in grado di darmi delucidazioni in proposito,
                          e pensare che sono andato alla Posta centrale.....

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                          • #14
                            è il colmo se non ci dici come hai risolto....
                            mi informo e ti faccio sapere,poi ti chiamo

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                            • #15
                              Lucio ho avuto il tuo stesso problema e ho agito in questo modo.
                              I modelli F24 che hanno in banca NON VANNO BENE. Alla posta non sanno nemmeno di che si tratta. Devi andare sul sito agenzia delle entrate e ti scarichi il modello F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI,è diverso da quelli normali perchè ha al centro una linea (descrizione) su cui scrivere la targa del veicolo,
                              l'importo ti confermo 1320 ma dovrai ccalcolare la mora. Mi hanno detto che molto probabilmente dal prossimo anno si pagherà contestualmente al bollo direttamente all'ACI.
                              Agenzia delle Entrate - Versamento del superbollo - Modello e istruzioni versamento del superbollo
                              Scaricatelo da qui.

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