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Discussione: Cartelle esattoriali: notizia clamorosa!!!

  1. #1
    Moderatore brancati66 is on a distinguished road L'avatar di brancati66
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    predefinito Cartelle esattoriali: notizia clamorosa!!!

    Una notizia che ha del clamoroso: a stabilirlo è la sentenza (Sent. CTP di Milano, 75/26/11) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano:

    """""""Sono nulle le cartelle esattoriali e le multe inviate tramite posta raccomandata. Dunque i contribuenti non devono pagare le notifiche ricevute via posta. Il caso è tornato alla ribalta in seguito ad una nuova sentenza del giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

    Ancora una volta la giurisprudenza conferma: per essere valida la notifica della cartella esattoriale deve essere consegnata con l’ausilio dei soggetti individuati dalla legge, ovvero gli Ufficiali della riscossione, gli Agenti della Polizia Municipale, i Messi Comunali e gli altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

    L’Ente incaricato per la riscossione, prima di procedere con l’iscrizione dell’ipoteca, deve produrre in giudizio sia gli atti a cui si è fatto riferimento, ovvero le cartelle esattoriali, sia le relate di notifica. Queste ultime da sole non sono sufficienti perché dimostrano sì la ricezione dell’atto ma non ne provano il contenuto.

    Così come il giudice tributario ha dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria nel caso in cui Equitalia non possa dimostrare di aver recapitato correttamente tutte le cartelle esattoriali per cui procede, allo stesso modo ha annullato anche le conseguenze derivate da un mancato pagamento""""""

    Quindi chi avesse fermi amministrativi e/o ipoteche derivanti dal mancato pagamento di cartelle esattoriali recapitate a mezzo posta raccomandata, può presentare ricorso per la loro revoca.
    Ultima modifica di brancati66; 15-01-12 a 18: 06
    "La differenza tra uomo e bambino sta' anche nel prezzo dei loro giocattoli"

  2. #2
    Moderatore brancati66 is on a distinguished road L'avatar di brancati66
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    predefinito

    Per maggiori approfondimenti guardare qui:

    Cartelle esattoriali nulle se inviate per posta! | Matinella.it
    "La differenza tra uomo e bambino sta' anche nel prezzo dei loro giocattoli"

  3. #3
    Senior Member Livio is on a distinguished road L'avatar di Livio
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    Speriamo non ci succeda comunque è meglio essere sempre all'erta e informati. Grazie

  4. #4
    Senior Member robrond is an unknown quantity at this point L'avatar di robrond
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    dopo aver letto l'articolo penso che non si risolverà nulla se non con un cambio di procedura da parte di equitalia con ulteriroe aggravio per il contribuente

  5. #5
    Moderatore brancati66 is on a distinguished road L'avatar di brancati66
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    Quote Originariamente inviata da robrond Visualizza il messaggio
    dopo aver letto l'articolo penso che non si risolverà nulla se non con un cambio di procedura da parte di equitalia con ulteriroe aggravio per il contribuente
    Ehehehe....sarebbe troppo comodo così. Dipende dai casi. L'Agente della riscossione (Equitalia per esempio) deve notificare la cartella esattoriale entro certi termini, pena la prescrizione e/o la decadenza. Se questi termini non sono rispettati, il debito non è più esigibile cioè si perde la possibilità di esercitare il recupero delle somme dovute. Insomma, il contribuente non devi dare più nulla.
    In questo sito sono spiegati i termini della prescrizione caso per caso:

    I termini per la notifica della cartella esattoriale
    "La differenza tra uomo e bambino sta' anche nel prezzo dei loro giocattoli"

  6. #6
    Senior Member Azuni is on a distinguished road L'avatar di Azuni
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    Quote Originariamente inviata da brancati66 Visualizza il messaggio
    Una notizia che ha del clamoroso: a stabilirlo è la sentenza (Sent. CTP di Milano, 75/26/11) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano:

    """""""Sono nulle le cartelle esattoriali e le multe inviate tramite posta raccomandata. Dunque i contribuenti non devono pagare le notifiche ricevute via posta. Il caso è tornato alla ribalta in seguito ad una nuova sentenza del giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

    Ancora una volta la giurisprudenza conferma: per essere valida la notifica della cartella esattoriale deve essere consegnata con l’ausilio dei soggetti individuati dalla legge, ovvero gli Ufficiali della riscossione, gli Agenti della Polizia Municipale, i Messi Comunali e gli altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

    L’Ente incaricato per la riscossione, prima di procedere con l’iscrizione dell’ipoteca, deve produrre in giudizio sia gli atti a cui si è fatto riferimento, ovvero le cartelle esattoriali, sia le relate di notifica. Queste ultime da sole non sono sufficienti perché dimostrano sì la ricezione dell’atto ma non ne provano il contenuto.

    Così come il giudice tributario ha dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria nel caso in cui Equitalia non possa dimostrare di aver recapitato correttamente tutte le cartelle esattoriali per cui procede, allo stesso modo ha annullato anche le conseguenze derivate da un mancato pagamento""""""

    Quindi chi avesse fermi amministrativi e/o ipoteche derivanti dal mancato pagamento di cartelle esattoriali recapitate a mezzo posta raccomandata, può presentare ricorso per la loro revoca.
    Vedo che anche tu leggi Il Sole 24 Ore!

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