NOZIONE
Nel 1983 a causa della elevata evasione fiscale fu emanato il D.L. 30.12.1982, convertito nella L. 28.02.1983, n° 53 che costituisce il Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche; con l'emanazione di detta norma, a totale modificazione dell'originario ma ormai vetusto DPR 05.02.1953, n° 39, il legislatore nazionale ha disposto la trasformazione del presupposto oggettivo del tributo da tassa automobilistica di circolazione a tassa automobilistica di proprietà.
Con decorrenza 1° gennaio 1983, pertanto, come previsto dall'art. 5, comma 31 legge 53/83, a prescindere dalla effettiva circolazione del veicolo, la tassa deve essere corrisposta per effetto della mera iscrizione nei pubblici registri (PRA - Pubblico Registro Automobilistico oppure D.T.T.).
Questa nuova Tassa andava pagata e basta, non aveva più importanza se si circolava o meno, il presupposto era il "possesso" di un veicolo targato ed iscritto al P.R.A..
Ci fu qualche anno di transizione, nel senso che tutti quei veicoli che non pagavano da anni la Tassa di Circolazione, sarebbero stati radiati d'ufficio se negli anni a seguire dal 1983, non fosse stata pagata dai proprietari la Tassa di Possesso.
Tuttavia questa stessa legge prevedeva la possibilità di esenzione per i veicoli iscritti (bada ben, ISCRITTI !) nei registri A.S.I., Registro Storico Alfa Romeo, Registro Storico Fiat e Registro Storico Lancia.
Era però necessario presentare un'istanza al Ministero delle Finanze per ottenere l'esenzione ed in seguito, l'automobilista riceveva direttamente a casa il Decreto di esenzione.
Ecco un Fac Simile di Decreto di Esenzione emesso ai sensi della L.53/83, conditio sine qua non per l'esenzione era l'ISCRIZIONE del veicolo ad uno dei Registri Storici.
Nel 1992 fu data la facoltà alle Regioni di poter modificare l'ammontare della Tassa auto, fissata a livello centrale dallo Stato, nella misura dal 90 al 110% (Pagine 13-14 da D.Lgs. 504 del 30-12-1992.
Da quell'anno inoltre non era più necessario presentare l'istanza di esenzione al Ministero delle Finanze, poiché lo avrebbero fatto direttamente i 4 Registri.
Nel 1996 fu introdotta la limitazione in merito all'esenzione solo per i veicoli costruiti da almeno 30 anni
Nel 1997 cambiava la Tassazione dei veicoli a motore, si passava da CV ai reali kW di potenza del motore del veicolo.
È inutile dire che tutte le vetture più potenti con sovralimentazione (turbo/compressore vol.) venivano pesantemente penalizzate e quindi si avviò un inarrestabile processo di rottamazione/demolizione di veicoli.
Negli anni successivi al 1997, si resero conto che il patrimonio motoristico si stava dissolvendo.
Nel 1999 il contenzioso ed il gettito della Tassa Automobilistica è stato devoluto alle Regioni a Statuto Ordinario, mentre a quelle a Statuto Speciale spettava solo il gettito poiché il contenzioso continuava a gestirlo l'Agenzia delle Entrate.
Nel 2000 il Governo re-introdusse con la Legge 21 novembre 2000 n.342, la Tassa di Circolazione per alcune categorie di veicoli.
L'esenzione fu automatica per tutti i veicoli (veicolo è qualunque cosa che abbia almeno una ruota) a partire dall'anno in cui compivano il 30° anno dalla loro costruzione o immatricolazione.Tale agevolazione potè essere estesa anche ai veicoli con età compresa tra i 20 e 29 anni con determinazione della FMI (Federazione Motociclistica Italiana) per le moto e dell'A.S.I. per autoveicoli e motoveicoli.
Rimanevano esclusi solo quei veicoli, che venivano "adibiti" ad uso professionale indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.
La FMI pubblica sul suo sito internet, annualmente, l'elenco dei modelli di moto che possono godere dell'agevolazione, mentre i "furboni" dell'A.S.I. hanno pensato di non pubblicarlo e che la concessione del beneficio fiscale spettasse unicamente ai veicoli iscritti nel proprio registro.
RICORSI - Dottorini.com


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