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Discussione: Superbollo: storiche esonerate

  1. #1
    Senior Member Max Power is an unknown quantity at this point L'avatar di Max Power
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    Talking Superbollo: storiche esonerate

    Attenzione, molto importante per i possessori di vetture registrate negli speciali registri storici con potenze superiori a 225 kw.

    Secondo questa circolare i possessori di tali mezzi sono esentati dal pagamento della addizionale eraraiale!!!!

    Vedi CIRCOLARE 93/N del 8/11/2011

  2. #2
    Senior Member Max Power is an unknown quantity at this point L'avatar di Max Power
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    Circolare del 08/11/2011 n. 49 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

    Tasse automobilistiche Addizionale erariale - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111, Art. 23 comma 21. Chiarimenti


    Testo:

    Premessa

    1. Soggetti tenuti al pagamento

    2. Modalità e termini di pagamento

    Premessa

    Con l’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (di seguito decreto-legge) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stata introdotta un’addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a dieci euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque kilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. Con provvedimento del Ministero dell’Economia, emanato d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 7 ottobre 2011 sono state definite le modalità e i termini di pagamento dell’addizionale erariale che deve essere versata tramite Modello F24 – Versamenti con elementi identificativi - utilizzando gli appositi codici tributo definiti con la risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101.

    Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica ed alle relative modalità di pagamento.

    1. Applicazione dell’addizionale erariale

    Sono tenuti al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica i soggetti che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (6 luglio 2011), risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt.

    Ai fini dell’applicazione del nuovo tributo, si precisa che lo stesso, che ha natura di addizionale ad un tributo principale (tassa automobilistica) è dovuto solo qualora, nel periodo che decorre dal 6 luglio 2011, risulti realizzato il presupposto di applicazione della tassa automobilistica.

    In linea generale, pertanto, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i veicoli che a partire dal 6 luglio 2011, risultino iscritti nel pubblico registro automobilistico.

    Si precisa al riguardo che trovano applicazione anche con riferimento all’addizionale erariale i chiarimenti già forniti da questa amministrazione con la circolare 11 maggio 1998, n. 122 con la quale è stato precisato che la tassa automobilistica non è dovuta qualora la cessazione del diritto di proprietà, del possesso o della disponibilità del veicolo iscritto al PRA venga attestata da idonea documentazione avente data certa anteriore al 6 luglio.

    A titolo esemplificativo, l’addizionale erariale non è, quindi, dovuta qualora in data 5 luglio 2011, il proprietario abbia proceduto alla vendita del veicolo tramite la stipula di un atto pubblico o di una scrittura privata con firme autenticate.

    Tenuto conto del rapporto di complementarietà che lega l’addizionale alle tasse automobilistiche si precisa, altresì, che l’addizionale erariale non risulta dovuta nei casi in cui il veicolo possa fruire del regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilista.

    Trovano, quindi, applicazione anche ai fini dell’addizionale erariale, ad esempio, le esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche disposte dall’art. 17 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), tra le quali si ricordano l’esenzione spettante per gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelle per i veicoli in dotazione dei corpi armati dello Stato.

    Si ricorda, altresì, sempre a titolo esemplificativo, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disposta dall’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i veicoli storici. Anche in relazione a detti veicoli non risulta, dunque, dovuta l’addizionale erariale.

    Analogamente a quanto disposto per la tassa automobilistica, la nuova addizionale non è, inoltre, dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi in quanto per tali veicoli opera il regime di interruzione dell’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica (art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953). Pertanto, per il periodo di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, anche l’addizionale erariale non dovrà essere corrisposta e ritornerà dovuta al termine del periodo di interruzione, secondo le regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.

    Non trovano, invece, applicazione ai fini dell’addizionale erariale le riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche.

    A titolo esemplificativo, si ricorda che il DPR 5 febbraio 1953, n. 39 prevede alcune riduzioni della tassa automobilistica, tra le quali si ricordano quelle spettanti per le autovetture da noleggio di rimessa e per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.

    In assenza di specifica previsione normativa, si ritiene che dette riduzioni, così come le altre riduzioni dalle tasse automobilistiche previste sia dalle norme statali che regionali, non possano trovare applicazione ai fini dell’addizionale erariale in commento.

    2. Modalità e termini di pagamento

    Come chiarito, sono tenuti al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica i soggetti che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ( 6 luglio 2011), risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt.

    Con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, emanato d’intesa con l’Agenzia delle Entrate il 7 ottobre 2011, è stato stabilito che, per l’anno 2011, per “…coloro che al 6 luglio 2011, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria ….” l’addizionale deve essere corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 10 novembre 2011, tramite Modello F24, utilizzando i codici tributo istituti con risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101.

    Si precisa, al riguardo:

    1. che se il veicolo viene ceduto in data successiva al 6 luglio 2011, l’imposta deve essere comunque corrisposta in misura integrale il 10 novembre 2011 dal proprietario o titolare di altri diritti al 6 luglio 2011.

    In tal caso, il nuovo titolare non sarà tenuto al versamento dell’addizionale erariale per l’anno 2011;

    2. per i soggetti che diventano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture o di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, immatricolati nel periodo compreso tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2011, l’imposta deve essere corrisposta, in misura integrale, per l’intero 2011, entro il 31 gennaio 2012, secondo le modalità stabilite con il decreto del 7 ottobre 2011;

    3. nel caso in cui l’autovettura o l’autoveicolo per uso promiscuo acquistata a partire dal 7 luglio 2011, venga successivamente rivenduta nel corso del 2011, l’addizionale erariale deve essere comunque corrisposta in misura integrale entro il 31 gennaio 2012 dal primo proprietario o titolare di altri diritti; il successivo acquirente non sarà, quindi, tenuto al pagamento dell’addizionale per il 2011.

    A partire dall’anno 2012, l’addizionale deve essere, invece, corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.

  3. #3
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    Ma se la vettura storica e' messa su strada, e quindi paga il bollo ridotto,e' dovuta l'imposta?
    Rampanti Saluti!

  4. #4
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    Che significa?"Non trovano, invece, applicazione ai fini dell’addizionale erariale le riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche".
    Rampanti Saluti!

  5. #5
    Moderatore brancati66 is on a distinguished road L'avatar di brancati66
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    Dove sta scritta questa frase? Perchè, detta così, è molto ambigua come frase.
    Ultima modifica di brancati66; 10-11-11 a 11: 45
    "La differenza tra uomo e bambino sta' anche nel prezzo dei loro giocattoli"

  6. #6
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    Quote Originariamente inviata da brancati66 Visualizza il messaggio
    Dove sta scritta questa frase? Perchè, detta così, è molto ambigua come frase.
    E' nella circolare dell'Ag Entrate in questa discussione postata da Max Power.Dimmi come la interpreti tu.A dopo!
    Rampanti Saluti!

  7. #7
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    Come sta scritto,sembrerebbe che la riduzione del bollo non esime dal pagamento dell'addizionale erariale,per cui una storica che circola la deve pagare!
    Rampanti Saluti!

  8. #8
    Moderatore brancati66 is on a distinguished road L'avatar di brancati66
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    Davide, questa frase (questo comma) non si riferisce alle auto storiche ma a quelle auto non storiche che pagano le tasse automobilistiche in maniera ridotta. Letta così, significa che devono pagare l'addizionale anche le auto che pagano la tassa automobilistica ridotta. Infatti nel comma successivo al comma che tu citi è scritto:
    """A titolo esemplificativo, si ricorda che il DPR 5 febbraio 1953, n. 39 prevede alcune riduzioni della tassa automobilistica, tra le quali si ricordano quelle spettanti per le autovetture da noleggio di rimessa e per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza."""
    Praticamente queste auto, pur pagando la tassa ridotta, non sono esonerate dal pagamento dell'addizionale.
    Ultima modifica di brancati66; 10-11-11 a 11: 46
    "La differenza tra uomo e bambino sta' anche nel prezzo dei loro giocattoli"

  9. #9
    Senior Member 328 is on a distinguished road L'avatar di 328
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    Non credo sia cosi', quello riportato e' solo un esempio,infatti si dice dopo, che anche negli altri casi in cui e'prevista una riduzione statale o regionale,non e' applicabile la riduzione ai fini dell'addizionale!
    Rampanti Saluti!

  10. #10
    Moderatore brancati66 is on a distinguished road L'avatar di brancati66
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    Potrebbe anche essere. Se, in effetti, analizziamo bene la Legge, troviamo questo comma:

    """Si ricorda, altresì, sempre a titolo esemplificativo, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disposta dall’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i veicoli storici. Anche in relazione a detti veicoli non risulta, dunque, dovuta l’addizionale erariale."""

    L'art 63 dlela legge 21 Novembre 2011, n. 342, dice che sono storiche le auto con almeno 30 anni e quelle con almeno 20 ma iscritte all'ASI.

    Ora, il comma

    """In assenza di specifica previsione normativa, si ritiene che dette riduzioni, così come le altre riduzioni dalle tasse automobilistiche previste sia dalle norme statali che regionali, non possano trovare applicazione ai fini dell’addizionale erariale in commento."""

    potrebbe essere interpretato che le auto che pagano il bollo ridotto senza essere iscritte all'ASI ma lo pagano ugualmente ridotto per via di determinazioni regionali, devono pagare l'addizionale.

    Ripeto, in Italia nulla è certo e anche quando si tenta di dare una spiegazione con una circolare esplicativa, si crea ancora più confusione.
    "La differenza tra uomo e bambino sta' anche nel prezzo dei loro giocattoli"

  11. #11
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    Io la legge,infatti,la interpreto cosi':Se un veicolo e' esentato dal bollo,non paga l'addizionale;se invece ha la riduzione perche' l'auto circola, la paga.
    Rampanti Saluti!

  12. #12
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    Quote Originariamente inviata da 328 Visualizza il messaggio
    Io la legge,infatti,la interpreto cosi':Se un veicolo e' esentato dal bollo,non paga l'addizionale;se invece ha la riduzione perche' l'auto circola, la paga.
    Ho avuto la conferma dall'Ag Entrate telefonicamente,e' proprio come ho scritto sopra.Penso si possa chiudere la discussione.
    Rampanti Saluti!

  13. #13
    Senior Member guidohorn is on a distinguished road L'avatar di guidohorn
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    Quote Originariamente inviata da 328 Visualizza il messaggio
    Ho avuto la conferma dall'Ag Entrate telefonicamente,e' proprio come ho scritto sopra.Penso si possa chiudere la discussione.
    Permettetemi di dissentire, la tassa di circolazione non è di per sè una possibile causa di rientro nel novero dei veicoli soggetti al pagamento dell'addizionale erariale.Mi spiego meglio:
    la circolare esplicativa esce l'8 novembre in seguito ai molteplici quesiti posti ai vari Uff. ed Ag. Entrate dai dottori commercialisti di tutta Italia ( anche dalla mia commercialista) e chiarisce in modo ( finalmente !) inequivocabile che da detta tassa sono esentati i veicoli storici "esenzione dal pagamento della tassa automobilistica" ( sappiamo che si intendono storiche dopo 30 anni o 20 se appartenenti ad Asi ecc...). La circolare non specifica , ovviamente, se circolino o meno, visto che se lo fanno pagano già alle regioni un contributo REGIONALE VEICOLI STORICI (questa la definizione di legge, non bollo ridotto!), nè prende in esame la possibilità di doverlo pagare. Ripeto, occhio alle comunicazioni verbali o telefoniche dei funzionari, carta canta! e se qualcuno paga e non deve non è così semplice poi riavere quanto sborsato, specialmente se considerate che i riscossori sono più di uno ( regioni , stato, ACI...), e non aiuterà sostenere che ve lo avevano detto loro al telefono. La circolare a me sembra chiarissima e chiude l'incertezza precedente.
    .....Non si vive di solo pane.....

  14. #14
    Senior Member 328 is on a distinguished road L'avatar di 328
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    Bastaaaa!non ne posso piu'...Guido,io la penso come te,ma se non lo sanno manco loro dell'Ag Entrate,chi lo deve sapere?E se invece uno non paga e poi si deve pagare?
    L'impiegato,forse ha interpretato che se uno paga una qualsiasi tassa automobilistica,e cosi' e' definita,deve pagare anche l'addizionale,mentre se uno non paga perche' esentato, non deve pagare l'addizionale.
    Non fila anche cosi' il discorso?
    PS:Ma perche' mi sto accanendo cosi' tanto su questa cosa,se io non sono tra quelli che rientrano in questa legge?Forse la verita' e' che amo le cose chiare e mi piace capirle,ma a quanto pare ci dobbiamo rassegnare e arrendere a chi,forse,ha interesse a trarci in inganno!
    Rampanti Saluti!

  15. #15
    Moderatore bocia76 is on a distinguished road L'avatar di bocia76
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    Spesso mi chiedono quale sia stata la vittoria più importante di un'autovettura della mia fabbrica e io rispondo sempre così: "la vittoria più importante sarà la prossima".

  16. #16
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    Stamattina ho avuto modo di leggere la circolare che l'Agenzia delle Entrate ha inviato alle sedi ACI: c'era scritto esplicitamente che le storiche sono escluse
    ...Ferrari Testarossa...un mito, nun se batte, tutta la vita !

    (Ricky e Barabba)

  17. #17
    Moderatore brancati66 is on a distinguished road L'avatar di brancati66
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    Ma sono escluse tutte indistintamente? Cioè cosa intendono per storiche? Intendono sia le ultra trentennali, le ventennali iscrite ASI, le ventennali iscritte ASI e ad altri registri storici, le ventennali non iscritte ASI e a nessun altro registro storico ma che hanno questo riconoscimento dalla loro regione di appartenenza, non pagano sia le storiche che circolano e sia quelle che non circolano?
    Insomma, in questo ci vorrebbe, una volta per tutte, un po' di chiarezza.
    "La differenza tra uomo e bambino sta' anche nel prezzo dei loro giocattoli"

  18. #18
    Senior Member robrond is an unknown quantity at this point L'avatar di robrond
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    Quote Originariamente inviata da brancati66 Visualizza il messaggio
    Ma sono escluse tutte indistintamente? Cioè cosa intendono per storiche? Intendono sia le ultra trentennali, le ventennali iscrite ASI, le ventennali iscritte ASI e ad altri registri storici, le ventennali non iscritte ASI e a nessun altro registro storico ma che hanno questo riconoscimento dalla loro regione di appartenenza, non pagano sia le storiche che circolano e sia quelle che non circolano?
    Insomma, in questo ci vorrebbe, una volta per tutte, un po' di chiarezza.
    Non ci capisco più niente

  19. #19
    Moderatore bocia76 is on a distinguished road L'avatar di bocia76
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    Secondo quanto previsto dalla legge 342/2000 Art.63 "Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli"

    Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti dell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

    L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
    1. i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
    2. i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
    3. i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
    Spesso mi chiedono quale sia stata la vittoria più importante di un'autovettura della mia fabbrica e io rispondo sempre così: "la vittoria più importante sarà la prossima".

  20. #20
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    E questo taglia la testa al toro: chi è ASI o FMI NON PAGA!!!
    Ultima modifica di bocia76; 15-11-11 a 01: 00
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  21. #21
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    Non penso,purtroppo,che questo tagli la testa al toro,infatti se cosi fosse,non si pagherebbero tasse se il veicolo circola,invece in questo caso,sappiamo che e' dovuto il bollo ridotto.
    Poi,ancora una volta,ci tengo a precisare che tutti i veicoli,sia ultraventennali,sia ultratrentennali,purche' esentati,godono degli stessi privilegi fiscali,anche se non iscritti Asi e ultraventennali, purche' appartenenti alla regione Sicilia o Sardegna(io ne sono un esempio).
    Concludendo,ancora una volta la legge e' poco chiara,o quantomeno incompleta,perche' non prende in considerazione le vetture circolanti con regime di riduzione della tassa di circolazione.
    Rampanti Saluti!

  22. #22
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    Davide, ma hai capito quello che hai scritto.....perchè, scusami, ma io non ci ho capito nulla!!!

    La circolare mi sembra chiara le auto storiche non sono soggette al pagamento del nuovo tributo; per auto storiche, secondo me, si intende la definizione che da di esse l'art. 60 del C.d.S.,art. 215 del regolamento di attuazione e l'art. 63 della 342/00 (tutti articoli non abrogati).

    Questo a livello nazionale....ora bisognerà vedere le regioni a statuto speciale (anche se potrebbero recepire in toto la normativa nazionale), come la Sicilia, cosà faranno e come si comporteranno, perchè magari emetteranno ulteriore circolare "a loro uso e consumo".
    Spesso mi chiedono quale sia stata la vittoria più importante di un'autovettura della mia fabbrica e io rispondo sempre così: "la vittoria più importante sarà la prossima".

  23. #23
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    Sintetizzo:Qui viene preso in considerazione il caso delle auto storiche esentate dalla tassa di circolazione,e abbiamo capito che non debbono pagare la nuova tassa.
    Non viene,invece, preso in considerazione il caso delle storiche che circolano e che,quindi, pagano la tassa di circolazione,sebbene ridotta.
    La nuova tassa,infatti, si addiziona(da cui "addizionale")alla vecchia, in quanto e' complementare ad essa.
    Rampanti Saluti!

  24. #24
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    Davide ma le auto così dette storiche sono esentate prima e poi, se circolano, debbono pagare la tassa di circolazione. Quindi....

    Altrimenti che senso avrebbe; se la tengo in box e quindi non circolo sono esentato se invece esco e pago la tassa una tantum ci aggiungo il super bollo? Non credo sia così...
    Spesso mi chiedono quale sia stata la vittoria più importante di un'autovettura della mia fabbrica e io rispondo sempre così: "la vittoria più importante sarà la prossima".

  25. #25
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    Purtroppo io temo proprio,anche se non ha tanto senso,che la nuova tassa sia dovuta per tutte le auto che gia' pagano una qualunque tassa automobilistica.
    PS Spero di sbagliarmi!
    Rampanti Saluti!

  26. #26
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    Secondo me il nocciolo del discorso sta tutto qui'(copiato e incollato):
    Non trovano, invece, applicazione ai fini dell’addizionale erariale le riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche.

    A titolo esemplificativo, si ricorda che il DPR 5 febbraio 1953, n. 39 prevede alcune riduzioni della tassa automobilistica, tra le quali si ricordano quelle spettanti per le autovetture da noleggio di rimessa e per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.

    In assenza di specifica previsione normativa, si ritiene che dette riduzioni, così come le altre riduzioni dalle tasse automobilistiche previste sia dalle norme statali che regionali, non possano trovare applicazione ai fini dell’addizionale erariale in commento.
    Rampanti Saluti!

  27. #27
    Moderatore bocia76 is on a distinguished road L'avatar di bocia76
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    Appena sotto la risposta dell'ufficio preposto di Regione Lombardia. Se solo c'è ne fosse stato bisogno questa è l'ennesiamo riporva.
    Discorso chiuso.

    Gentile contribuente, in merito alla sua richiesta lainformiamo che, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica disposta dallarticolo63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 i i veicoli storici.

    A detti veicolinon risulta, dunque, dovuta laddizionale erariale.

    Distinti saluti
    Bollo auto Lombardia
    Recapito: 800 151 121
    e-mail: prontobollo@regione.lombardia.it


    Spesso mi chiedono quale sia stata la vittoria più importante di un'autovettura della mia fabbrica e io rispondo sempre così: "la vittoria più importante sarà la prossima".

  28. #28
    Senior Member 328 is on a distinguished road L'avatar di 328
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    Ti chiedo scusa,ma io non sono ancora convinto e comunque non ho nemmeno voglia di dibattere ulteriormente sull'argomento.
    Chi vivra' vedra'!
    Rampanti Saluti!

  29. #29
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    Davide ma non ti devi scusare, per me puoi credere a quello che vuoi e senza nessunissimo problema e se non hai voglia di ribattere evita pure.
    Spesso mi chiedono quale sia stata la vittoria più importante di un'autovettura della mia fabbrica e io rispondo sempre così: "la vittoria più importante sarà la prossima".

  30. #30
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    Quote Originariamente inviata da 328 Visualizza il messaggio
    Ti chiedo scusa,ma io non sono ancora convinto e comunque non ho nemmeno voglia di dibattere ulteriormente sull'argomento.
    Chi vivra' vedra'!
    328 scusa, ma di fronte all'evidenza pluricertificata, per convincerti che ci vuole, una telefonata del Ministro delle Finanze in persona?
    ...Ferrari Testarossa...un mito, nun se batte, tutta la vita !

    (Ricky e Barabba)

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