Sapevate che è possibile richiedere il rimborso del bollo se non dovuto? Io ne sono venuto a conoscenza da poco è ho subito preso la palla al balzo per richiedere il bollo non goduto dell'auto che ho rottamato per la quale avevo pagato il bollo qualche mese prima.
Comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per i seguenti casi :
Le domande di rimborso vanno presentate presso le Delegazioni ACI o presso gli altri soggetti (studi di consulenza) autorizzati dalla Regione.
- se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
- se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
- se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in data antecedente all'inizio del periodo tributario, demolizione del veicolo o per radiazione per l'estero, ecc.).
Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento.
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
in caso di pagamento in eccesso
- originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
- fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
- fotocopia della carta di circolazione;
in caso di versamento non dovuto
- fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
- fotocopia della carta di circolazione;
E' riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per i mesi di mancato godimento del veicolo, purché l'evento non si sia verificato nell'ultimo mese del periodo di imposta.
- originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
- fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).
Il rimborso della tassa automobilistica deve essere calcolato in dodicesimi, a decorrere dal mese in cui si è verificato l'evento.
Se la data dell'evento (furto o consegna del veicolo) ricade entro il termine ultimo per pagare il bollo (compresi slittamenti), le tasse non sono dovute o, se versate, danno luogo al totale rimborso, a condizione che le relative pratiche vengano presentate al PRA.
In alternativa al rimborso è prevista la possibilità di portare l'importo versato in eccedenza a copertura parziale o totale del bollo di un altro veicolo nuovo o usato, il cui acquisto avvenga entro il quadrimestre successivo al mese in cui si è verificato l'evento.
Nel caso di esportazione all'estero, previa annotazione al PRA della relativa pratica, è riconosciuto l'esonero dal pagamento dell'intero periodo oppure il rimborso totale dell'importo già corrisposto, esclusivamente nel caso in cui sia l'evento, sia la presentazione al PRA della relativa pratica ricadano entro il termine utile di pagamento della tassa.
N.B.: sappiate, e ve lo dico per esperienza personale, che spesso per la registrazione ad esempio dell'avvenuta cancellazione nel data base del PRA passano mesi quindi se volete affrettare la pratica di rimborso prima provvedete alla richiesta di registrazione e poi, dopo circa 10 giorni lavorativi, ripresentate la domanda di rimborso.
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 15,00.


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